1769
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A mano
* [Delibera del Maggior Consiglio dei XII che stabilisce alcuni Capitoli (articoli ) per la formazione delle Accademie di Agricoltura in generale, fissando in 18 persone la consistenza di ciascuna Accademia, oltre a due aggiunti e a quattro soprannumerari tutti scelti dal governo di ciascuna città e organizzando la composizione della dirigenza delle Accademie: un Presidente, due Assessori, un Depositario, il carica per tre anni; un Segretario perpetuo eletti dai soci mentre i quattro soci soprannumerari dovranno essere: un medico, un chirurgo, un ingegnere, uno "Speziale" conoscitore di botanica.]
